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Decreto
Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25
"Attuazione
della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40
(Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile 2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile
1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge
comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato
A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri,
della giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
d'ora in avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito
dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e'
aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis (Campo di applicazione). -
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o
possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la
presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli
agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte
salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del
presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel
titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto
di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28
settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva
93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del
regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR),
quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche
per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25
maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita'
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica.
Art. 72-ter (Definizioni). - 1. Ai
fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia
nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti,
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita'
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche
o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di
un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi).
- 1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter
ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure
sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove
applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le
quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per
altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che
comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il
produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la
natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata
dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque,
in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata
ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la
necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure e principi
generali per la prevenzione dei rischi). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle
modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di
lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure specifiche di
protezione e di prevenzione). - 1. Il datore di lavoro, sulla base
dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis,
provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la
sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita'
non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore
di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte
del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies
e 72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli
agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato
VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate o con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e
per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove
le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed
adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori
limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione
all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di
incidenti o di emergenze). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore
di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento
adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli
regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta
immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il
datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai
lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di
protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi
d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare
tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano
vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti
chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e
misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti
o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al
presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono
immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione e formazione
per i lavoratori). - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli
21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di
cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere
costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro
tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o
forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti). - 1. Sono
vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul
lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o
quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia
inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate,
previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto
forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di
cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei
lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile
degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal
quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al comma
3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute
e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata
dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire
l'esposizione dei lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria).
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il
medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli
agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al
documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il
lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in
un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad
uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute
imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica
straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a
quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di
rischio). - 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella
sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce
al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e)
ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro,
indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal
Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti
di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e
di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione e
partecipazione dei lavoratori). - 1. La consultazione e
partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai
sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi).
- 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato,
un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi
agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti
nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre
in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto
superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica
nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il
Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le
parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi'
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli
allegati VIII-ter, quater, quinquies e
sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel
settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione
al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e
dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o
piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori
di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del
rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le
seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le
seguenti: "72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi
1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "55, comma 1, 3 e 4; 58;"
aggiungere le seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le
seguenti: "72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3,
e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "17, comma 1, lettere b), d), h) e
l)" aggiungere le seguenti: "72-decies, comma 3, primo periodo e
comma 6; 72-undecies;".
Art. 4.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di
applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi
dalla predetta data.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e'
abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono
abrogate.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge
di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le disposizioni
del presente decreto si applicano per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto per la parte di
propria competenza al recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. Tale normativa di attuazione e' adottata nel rispetto
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE
DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS1) CAS2) NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE3)
8 ore4) Breve
Termine5)
mg/m3 Ppm mg/m3 ppm
6) 7) 6) 7)
Piombo inorganico
e suoi composti 0,15
1) EINECS: European Inventory of
Existing Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori
limite di esposizione" indica la possibilita' di assorbimento
significativo attraverso la pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si
riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20oC
e 101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e))
VALORI LIMITE
BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento
atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite
biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue
comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come
media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore
a 0,075 mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue
superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen-
trazione per
l'esenzione
- - - -
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso
suoi sali
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso
e suoi sali
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso
sali
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale
Stato di origine | dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia |
---------------------------------------------------------------------
a) Valle d'Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
|Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca |
---------------------------------------------------------------------
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

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