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Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
"Attuazione
della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre
1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III che
reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al
titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5
dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche'
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto
dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori
e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte
possano essere addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a
piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale
fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la
velocita' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una
quantita' sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso
di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato
che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di piu' accessori di
sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in
modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore
aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano
svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate
nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la
sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i
carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in
cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i
lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e
siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in
particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della
normativa vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e
il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma
4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento
attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del
1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il
regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura
e' stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
626 del 1994, le parole "puo' stabilire" sono sostituite dalla parola
"stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del
1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV,
entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5
dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche'
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al
comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del
comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza
sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle
prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ).
- 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di
lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di
persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state
prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei
mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano
presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui
rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali
attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:"4-bis,
4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36, comma
8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti: "4-bis,
4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,comma
8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili
alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini
del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio,
esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di
lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi
di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale
da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel
caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra' essere presa
ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita' di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione
reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di
lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso,
oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il
lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga
schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o
piu' lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello
stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in
moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di
movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso
di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari
per migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al
lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in
pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una
distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono
arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali
rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare
il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche
essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro
non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso
dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna
possibilita' di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di
persone devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento
oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a
collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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